IL PRETORE
    Letti gli atti;
    Ritenuto  che  appare  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  14  della  legge  n.  392/1978
 nella parte in cui non prevede per gli immobili ultimati prima del 31
 dicembre 1975 alcun aggiornamento del costo di costruzione,  ma  solo
 del  canone,  atteso che il diverso valore di ciascun immobile urbano
 in relazione alla data di costruzione  e'  conseguenza  di  due  tipi
 diversi  di  immobile  (cass.  20 maggio 1986, n. 3347), tenuto conto
 che, per gli  immobili  successivi  al  dicembre  1975  il  costo  di
 produzione  e'  determinato,  tra l'altro, in relazione all'incidenza
 del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione;
    Considerato  che,  invece,  non appare manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della  legge  n.
 392/1978,  nella parte in cui non distingue, nella determinazione del
 costo base degli immobili, se la costruzione ricade o  meno  in  zona
 sismica,  atteso  che  dalla  perizia  di  parte  risulta  che per le
 costruzioni in zona sismica, nella  specie  di  prima  categoria,  e'
 previsto l'obbligo di collegare saldamente le strutture verticali con
 quelle orizzontali affinche' il fabbricato possa resistere in  solido
 e  vibri  come  una  struttura  unica,  (per il fabbricato per cui si
 discute r.d. 18 aprile 1909, n. 193) il che porta un aumento del  45%
 del costo della struttura in elevazione che a sua volta incide per il
 20% sul costo complessivo, che porta l'aumento totale a circa il 9%;
      che  cio'  e'  confermato  dal  d.m.  3  ottobre  1975  che, nel
 determinare il costo massimo al metroquadrato di cui al terzo  comma,
 dell'art.  8  della  legge  1º novembre 1965, n. 1179, ha previsto la
 possibilita' di aumentare i costi di costruzione nelle zone  sismiche
 di prima categoria del 10%;
      che  pertanto,  la questione non appare manifestamente infondata
 stante la disparita' di trattamento nella determinazione del costo di
 costruzione  tra  le  zone  sismiche  o meno non prevedendo l'art. 14
 della legge n. 392/1978 la possibilita' di aumento del 10%,  prevista
 dal  d.m.  3 ottobre 1975 ed emesso in base all'art. 8 della legge 1º
 novembre 1985, n. 1179, del costo delle costruzioni in zone  sismiche
 di prima categoria e cio' in relazione all'art. 3 della Costituzione;