IL PRETORE Letti gli atti; Ritenuto che appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 nella parte in cui non prevede per gli immobili ultimati prima del 31 dicembre 1975 alcun aggiornamento del costo di costruzione, ma solo del canone, atteso che il diverso valore di ciascun immobile urbano in relazione alla data di costruzione e' conseguenza di due tipi diversi di immobile (cass. 20 maggio 1986, n. 3347), tenuto conto che, per gli immobili successivi al dicembre 1975 il costo di produzione e' determinato, tra l'altro, in relazione all'incidenza del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione; Considerato che, invece, non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 392/1978, nella parte in cui non distingue, nella determinazione del costo base degli immobili, se la costruzione ricade o meno in zona sismica, atteso che dalla perizia di parte risulta che per le costruzioni in zona sismica, nella specie di prima categoria, e' previsto l'obbligo di collegare saldamente le strutture verticali con quelle orizzontali affinche' il fabbricato possa resistere in solido e vibri come una struttura unica, (per il fabbricato per cui si discute r.d. 18 aprile 1909, n. 193) il che porta un aumento del 45% del costo della struttura in elevazione che a sua volta incide per il 20% sul costo complessivo, che porta l'aumento totale a circa il 9%; che cio' e' confermato dal d.m. 3 ottobre 1975 che, nel determinare il costo massimo al metroquadrato di cui al terzo comma, dell'art. 8 della legge 1º novembre 1965, n. 1179, ha previsto la possibilita' di aumentare i costi di costruzione nelle zone sismiche di prima categoria del 10%; che pertanto, la questione non appare manifestamente infondata stante la disparita' di trattamento nella determinazione del costo di costruzione tra le zone sismiche o meno non prevedendo l'art. 14 della legge n. 392/1978 la possibilita' di aumento del 10%, prevista dal d.m. 3 ottobre 1975 ed emesso in base all'art. 8 della legge 1º novembre 1985, n. 1179, del costo delle costruzioni in zone sismiche di prima categoria e cio' in relazione all'art. 3 della Costituzione;